Elezioni Europee 2009 un vademecum per non dire sciocchezze

Visto le vere e proprie sciocchezze che si leggono in giro, anche su testate di rilievo nazionale, a proposito di alcuni aspetti tecnici delle prossime Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del 6 e 7 giugno, eccovi una sorta di Vademecum per evitare errori di valutazione:

La Legge 20 febbraio 2009, n. 10 ha introdotto una soglia di sbarramento al 4%. modificando l’artico 21 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18, legge che regola il voto per il parlamento europeo, e della quale pertanto l’articolo 21 ora è il seguente
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Art. 21.

L’Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente;
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell’articolo 12, gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale è collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno;
1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ;
2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale.
Nell’effettuare la divisione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale .
3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2) , ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell’effettuare la divisione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell’articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l’attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste.
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Quindi per essere chiari il 4% si deve raggiungere a livello nazionale, e se non si raggiunge a livello nazionale si è fuori e non si concorre ai resti, in quanto i voti raccolti dalle liste che non superano il 4% non concorrono alla formazione della cifra elettorale, la quale viene determinata come somma dei voti delle liste che hanno superato il 4%.

Tale cifra elettorale divisa per 72  (il numero dei seggi da assegnare) determina un valore che è detto quoziente elettorale nazionale, che è come dire “quanti voti sono necessari per eleggere con certezza un deputato”, fermo restando quanto detto in precedenza.

Una volta assegnati a ciascuna lista i deputati a “quoziente intero”, si constaterà che rimangono un certo numero di deputati non assegnati. Questi verranno assegnati alle liste che hanno ottenuto i maggiori resti, ma sempre tra quelle che hanno superato il 4%..

A questo punto sappiamo ciascun partito quanti deputati tra i 72 ha conseguito, ma dobbiamo stabilire quanti e dove nelle cinque circoscrizioni li avrà, per ottenere questo risultato si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi precedentemente attribuiti alla lista stessa, ottenendo così il quoziente elettorale di lista, e per ciascuna circoscrizione si vede quante volte il quoziente elettorale di lista entra nella cifra elettorale di ciascuna circoscrizione.
Anche in questo caso si constaterà per ciascuna lista e per ciascuna circoscrizione che rimarranno un certo numero di deputati non assegnati, i quali saranno attribuiti per ciascuna lista e per ciascuna circoscrizione secondo i maggiori resti.

Altra questione su cui esiste un pò di confusione è quella delle preferenze.

Sarà opportuno precisare allora che il territorio italiano è suddiviso in cinque circoscrizioni.

La prima, ‘Italia nord-occidentale’ comprende Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria e Lombardia. La seconda, ‘Italia nord-orientale’ è composta da Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Terza circoscrizione, quella dell”Italia centrale: Lazio, Umbria, Marche e Toscana. L”Italia meridionale: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. E, infine, l”Italia insulare composta da Sardegna e Sicilia.

L’elettore può esprimere, non più di tre preferenze nella prima circoscrizione, non più di due nella seconda, terza e quarta e una nella quinta.

Update (1)

L’ultima frase è errata in quanto nel 2004 l’articolo 5 della Legge 8 aprile 2004 n.90, ha modificato il primo comma dell’articolo 14 della Legge n.° 18 del 1979, che pertanto ora recita:

L’elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze.